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Lunedì 30
marzo 2009
da Il Sole 24 Ore
Contenzioso,
ruoli sospesi a maglie strette
Dall’analisi del contenzioso presso le Commissioni
provinciali emerge che la sospensione dell’atto è un
privilegio riservato a pochi. Solo un contribuente su dieci,
infatti, nella lite con il Fisco, riesce a strappare al
giudice tributario lo slittamento della pretesa erariale. E
nonostante le chance di successo sono veramente scarse il
procedimento cautelare risulta essere sempre più richiesto
negli ultimi anni, con richieste che sono praticamente
raddoppiate dal 2005 al 2007. Inoltre, incrociando i dati
sugli esiti delle sospensioni con quelli di soccombenza
dell’amministrazione finanziaria in contenzioso ne emerge
che quasi che quasi sei contribuenti su dieci si vedono dar
ragione nel merito. Per ottenere la sospensione di 90 giorni
il ricorrente deve dimostrare che dall’esecuzione dell’atto
può derivargli un danno grave e irreparabile. In un momento
di crisi ci si chiede se non sia il caso di tornare a
un’iscrizione a ruolo provvisoria pari a un terzo della
maggiore imposta accertata, così come era prima del 1996.
A. M. Candidi , Ruoli sospesi al contagocce, in Il
Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 30/03/2009, pag. 1
Sui bilanci pesa il disconoscimento del Fisco
Le norme della Finanziaria 2008, trovano indiretta
applicazione nei bilanci 2008. Trattasi di quel percorso di
riavvicinamento dell’imponibile fiscale alle risultanze del
bilancio d’esercizio, di cui sono espressione la
soppressione delle disposizioni riguardanti la deduzione in
via extracontabile di alcuni componenti negativi di reddito
e la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati.
Tuttavia, considerato che la deduzione fiscale dei costi
valutativi risulta adesso subordinata all’imputazione a
conto economico, il rischio è che i bilanci, spesso redatti
pensando più al Fisco che ai soci e ai creditori, risulti
ancora maggiormente inquinato. Tale possibilità è stata
parzialmente circoscritta con il comma 34 dell’articolo 1
della legge 244/07 che stabilisce che gli ammortamenti, gli
accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati a
conto economico a partire dall’esercizio dal quale decorre
l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono
essere disconosciuti dall’amministrazione finanziaria se non
coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente
adottati nei precedenti esercizi. Dario Deotto, L’ombra
del Fisco sui bilanci, in Il Sole 24 Ore,
30/03/2009, pag. 2
Bilanci 2008, nuove sanzioni per i revisori
Le nuove responsabilità sanzionatorie per i revisori trovano
applicazione dai bilanci 2008. Sono puniti con la sanzione
amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale
relativo all’attività di redazione della relazione di
revisione e, comunque, non superiore all’imposta
effettivamente accertata a carico del contribuente, i
revisori o la società incaricata del controllo contabile che
nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i
presupposti, di esprimere i giudizi prescritti
dall’articolo 2409-ter. Terzo comma, del Codice civile. Da
alcuni, questa norma, è stata interpretata come la
possibilità da parte del Fisco di sindacare le scelte di
bilancio. E’ opportuno ricordare che devono essere
illustrati analiticamente i motivi che spingono il revisore
a esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, un
giudizio negativo o a rilasciare una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio. Perché la nuova
sanzione trovi applicazione il Fisco deve però dimostrare un
nesso causale tra la presunta omissione del revisore e
l’infedeltà della dichiarazione. Dario Deotto, Sul
revisore incombe la sanzione personale, in Il Sole 24
Ore, 30/03/2009, pag. 2
Sostitutiva legata al quadro EC
Il quadro EC del modello Unico 2009 dovrà essere compilato
per gestire il riassorbimento naturale delle deduzioni
extracontabili utilizzate negli anni passati. Rilevanti
complessità insite nel riassorbimento naturale con
variazioni in aumento potrebbero indurre coloro che in Unico
non hanno effettuato riallineamenti, a sfruttare la
possibilità di eseguire nella nuova dichiarazione questa
procedura. Si trovano a dover gestire una differenza tra il
valore civile del bene e quello fiscale le imprese che fino
al periodo d’imposta 2007 hanno beneficiato di deduzioni
extracontabili. . Tale differenza poteva essere azzerata: 1)
eliminando qualsiasi difficoltà con il versamento
dell’imposta sostitutiva dal 12 al 16% e segnalazione in
Unico 2008; 2) senza versamento della sostitutiva con
ammortamenti calcolati sul valore civile e indeducibili
fiscalmente. Il secondo è meno oneroso ma sicuramente molto
complesso da gestire. Esso comporta, infatti, la
compilazione del quadro EC fino al riallineamento dei
valori: parallelamente la riserva in sospensione d’imposta
diminuisce il suo ammontare per un importo pari alla
variazione in aumento assunta anch’essa al netto della
fiscalità differita correlata. A ciò si aggiunge il fatto
che quanto descritto rileva ai fini Ires mentre ai fini Irap
occorre considerare che le variazioni in aumento sono
diverse da quelle Ires essendo fissate in sei quote costanti
annuali da monitorare nel quadro IS, sezione III della
dichiarazione Irap. Paolo Meneghetti, La sostitutiva
riparte agganciata al quadro EC, in Il Sole 24 Ore,
30/03/2009, pag. 3
da Italia Oggi
Bonus ricerca, il 22 aprile scatta l’ora X
Per le imprese che vogliono accedere al credito d’imposta
per le attività di ricerca e sviluppo l’ora X è fissata per
le ore 10,00 del 22 aprile 2009. Da quel momento vi sarà
l’apertura ufficiale dello sportello telematico di
presentazione delle istanze al centro operativo di Pescara
dell’Agenzia delle entrate. Considerato che il beneficio
opera per tutte le imprese (sia pmi sia grandi) di tutti i
settori di attività e di tutto il territorio nazionale,
potrebbe essere una questione di pochi minuti la caccia alle
risorse. Il prossimo 16 aprile verrà messo a disposizione
sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’apposito software di
gestione denominato Creditofrs, che dovrà essere utilizzato
per predisporre le istanze ed effettuate le presentazioni
telematiche. Il provvedimento dell’agenzia delle entrate del
24 marzo ha approvato il modello di formulario da utilizzare
per la presentazione dell’istanza. Gli unici soggetti che
non sono tenuti alla presentazione del formulario sono
coloro che hanno sostenuto spese per attività di ricerca e
sviluppo esclusivamente nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007 e hanno interamente utilizzato entro il 31
dicembre 2008 il credito maturato. Roberto Lenzi, Bonus
ricerca, è l’ora del click-day, in Italia Oggi,
30/03/2009, pag. 8
Tempo pro rivalutazione
Il tempo premia la rivalutazione, che sarà valida anche
senza il versamento. Infatti, il mancato o insufficiente
versamento anche della prima rata dell’imposta sostitutiva
non determina il venir meno degli effetti della
rivalutazione. Anche se gli stessi restano un po’ confinati
nell’ombra considerato il oro differimento e la difficile
situazione economico finanziaria delle imprese. Una
situazione del tutto particolare riveste la rivalutazione
del decreto anticrisi. Innanzi tutto perché si colloca
temporalmente in un momento storico dove qualsiasi altro
prelievo posto a carico delle imprese non può essere in
alcun modo assorbito, stante la congiuntura economico
finanziaria attuale, prova ne è la costante discesa
dell’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista per il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori dalla prima
apparizione del dl alla conversione definitiva del
provvedimento. Alessandro Felicioni, Il tempo premia la
rivalutazione, in Italia Oggi, 30/03/2009, pag.
10
Martedì 31 marzo 2009
da Il Sole 24
Ore
Sulla
rivalutazione permangono diversi dubbi
La circolare 11/E ha chiarito diversi aspetti, tuttavia,
sono diversi i problemi che rimangono irrisolti sulla
rivalutazione degli immobili per una corretta applicazione
della facoltà prevista dal decreto legge 185/08. Ma vediamo
le principali domande in sospeso. Fabbricato strumentale:
dalla circolare 11/E/2008 è arrivata la precisazione che
l’importo attribuito al terreno in base al Dl 223/06 va
ricompreso nella categoria immobili non ammortizzabili. Ci
si chiede se ciò comporta la possibilità di rivalutare o
solo il fabbricato, o solo il terreno, o entrambi a scelta
del contribuente, e se sia in caso di scorporo in bilancio
sia in caso contrario? Il maggior valore attribuito
all’immobile con che modalità deve essere ripartito tra
fabbricato e terreno? Per i beni riscattati da leasing, in
caso di suddivisione con regole fiscali, che criterio
seguire? Può imputare integralmente la rivalutazione al
fabbricato chi non ha scorporato in bilancio il valore
dell’area? Valore di sostituzione: nell’effettuazione del
test del valore di sostituzione, in caso di adeguamento del
solo valore del fabbricato, è consentito svolgere il test
stesso confrontando il valore iscritto all’attivo
comprensivo sia di terreno che di fabbricato con il valore a
nuovo dell’immobile? Immobili rivalutabili: possono essere
rivalutati gli immobili-impianti? Luca Gaiani,
Rivalutazioni sul filo dei dubbi, in Il Sole 24 Ore,
31/03/2009, pag. 29
Per
l’estromissione non rilevante il pagamento
Per il perfezionamento dell’estromissione del bene
immobile dell’imprenditore individuale, il mancato pagamento
dell’imposta sostitutiva, prima rata compresa, non è
rilevante. Questo ciò che emerge dalla risoluzione n. 82/E
di ieri dell’agenzia delle Entrate con la quale viene
confermato il principio che solo quando la norma prevede
espressamente che il perfezionamento dell’istituto opzionale
si ottiene con il pagamento della prima rata, quest’ultimo
determina gli effetti di legge. Le Entrate sottolineano che
si devono intendere superate le indicazioni della circolare
39/E/2008, nella quale era stato affermato che
l’estromissione si intendeva perfezionata con il pagamento
della prima rata della sostitutiva. A questo punto, però, si
attende un ripensamento da parte dell’Agenzia anche per gli
istituti della rideterminazione dei valori dei terreni e
delle partecipazioni. Dario Deotto, Estromissione senza
vincolo di pagamento, in Il Sole 24 Ore,
31/03/2009, pag. 29
da Italia
Oggi
Irap, più
semplice ma con tanti dubbi
Nonostante il modello Irap, si presenta quest’anno più
semplice rispetto al passato, non mancano i dubbi operativi
che assillano i contribuenti. La determinazione dell’Irap
relativa al 2008, ha seguito un effetto trascinamento dei
comportamenti dei periodi d’imposta precedenti, dando piena
rilevanza alle plusvalenze. Resta il dubbio in merito al
comportamento che dovrà essere seguito per il trattamento
dei costi del personale che, peraltro, potrebbe essere
identico al passato senza la necessità di tenere conto delle
variazioni imposte dal Testo unico delle imposte sui
redditi. Si tratta solo di alcune delle problematiche che
vengono sollevate dagli operatori nell’analisi delle
disposizioni relative al tributo regionale alla luce di
quanto previsto dalle istruzioni al modello che, inoltre,
per il periodo di imposta 2008 si presenta come detto sopra
più semplice degli anni precedenti. Duilio Liburdi, Irap
2008, effetto trascinamento, in Italia Oggi,
31/03/2009, pag. 31
Cambi, si
utilizza la data di esecuzione dell’operazione
Nella risoluzione n.89/E diffusa nella giornata di ieri,
sono forniti una serie di chiarimenti in merito alla precisa
applicazione di alcune regole fissate dal Tuir, in merito
alle operazioni in valuta estera. Le stesse vanno
considerate, al cambio del giorno di consegna o di
spedizione del bene, unica eccezione per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
a cui è consentita la tenuta della contabilità
plurimonetaria con l’applicazione del cambio di fine
esercizio ai saldi dei relativi conti. Non rilevano ai fini
fiscali differenti criteri seguiti in ambito civilistico per
la contabilizzazione di tali operazioni. Discorso analogo,
per l’Irap fino al periodo d’imposta 2007. Dal 2008, nessuna
variazione in dichiarazione a patto ovviamente, che i
principi contabili siano applicati correttamente. Nicola
Fasano, Cambi con il giorno fiscale, in Italia
Oggi, 31/03/2009, pag. 32
Immobili,
regolarizzabile l’omesso versamento
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 82 del 30
marzo 2009, ha fornito particolari chiarimenti in merito
agli adempimenti richiesti per avvalersi delle disposizioni
dell’art. 1, comma 37, della legge 244/2007, che prevedevano
la possibilità per gli imprenditori individuali di
estromettere i beni immobili strumentali dal patrimonio
dell’impresa mediante il pagamento di una imposta
sostitutiva delle imposte dirette del 10% della differenza
tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.
Il provvedimento, prevede in breve, che l’omesso versamento
dell’imposta sostitutiva per l’estromissione degli immobili
dall’impresa individuale può essere regolarizzato secondo le
disposizioni sul ravvedimento operoso. La mancata
compilazione del quadro RQ sezione IV, del modello Unico
persone fisiche 2008, necessaria per manifestare la volontà
di avvalersi delle enorme sull’estromissione agevolata,
invece, non può formare oggetto di dichiarazione integrativa
a sensi dell’art. 2, coma 8 del dpr 322/98, ma può essere
sanata solo entro 90 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione. Roberto Rosati,
Estromissioni con ravvedimento, in Italia Oggi,
31/03/2009, pag. 33
Mercoledì 1 aprile 2009
da Il Sole 24
Ore
L’impresa
sociale lascia a terra gli studi di settore
L’agenzia delle Entrate, in una risposta a un quesito
dell’agenzia delle Onlus fornita dalla direzione centrale
Accertamento il 24 marzo scorso ha precisato che poiché le
imprese sociali non hanno come fine ultimo il profitto,
possono sfuggire all’applicazione degli studi di settore
anche se la legge non prevede esplicite ipotesi di
esclusione. La nuova figura giuridica, introdotta con il
decreto legislativo n. 155, non ha finora riscosso grande
interesse tanto che la nuova veste è stata assunta, per ora,
solo da 571 realtà. Nell’atto si legge che la mancanza dello
scopo di lucro e l’impiego di personale disabile o
svantaggiato potrebbe non conciliarsi perfettamente con un
modello statistico-matematico sviluppato sulla base di
rapporti economici tra fattori produttivi e potrebbero
risultare sfalsati gli stessi indicatori di coerenza
presenti negli studi di settore.
E. Si., Studi di settore senza presa sulle imprese del
sociale, in Il Sole 24 Ore, 01/04/2009, pag. 29
Sulle
trasferte dopo l’Iva si perde anche l’Irap
E’ indeducibile anche dalla base imponibile Irap l’Iva
non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio. Con la
risoluzione 84/E di ieri, dunque, l’amministrazione
finanziaria dopo aver negato il riconoscimento fiscale della
predetta componente quale costo rilevante ai fini Ires,
assume la stessa posizione anche con riferimento all’Irap.
Le Entrate avevano già chiarito di non ritenere possibile
l’inquadramento dell’Iva fra le componenti negative di
reddito quando ciò derivi da valutazioni discrezionali del
contribuente. Nella risoluzione in esame, si va oltre
affermando che l’indeducibilità globale sussiste sia laddove
il contribuente abbia scelto di non detrarre l’Iva pur
essendo in possesso di fattura, sia nell’ipotesi in cui
questi non abbia potuto oggettivamente provvedere
all’esercizio del diritto per mancanza del documento. In
passato la linea del Fisco era apparsa nettamente diversa
giungendo nelle note ministeriali 517 e 557 del 1980 ad
affermare che la presenza di motivi di convenienza economica
era stata giudicata idonea a fondare la rinuncia da parte
dell’imprenditore all’esercizio di diritti a contenuto
economico, senza che da ciò potesse derivare il venir meno
dell’inerenza del relativo costo. Benedetto Santacroce,
Con l’Iva sulle trasferte si perde anche l’Irap, in
Il Sole 24 Ore, 01/04/2009, pag. 29
Variazione in
diminuzione, serve legame con la transazione originaria
Con la risoluzione n. 85/E di ieri l’Agenzia delle
Entrate ha affrontato il tema della variazione in
diminuzione. Rispettando i limiti posti dalla legge, in caso
di restituzione di beni, la variazione in diminuzione
dell’Iva può essere anche indicata con il segno meno in una
successiva fattura di vendita. Il documento che attesta la
variazione deve essere collegato alla fattura originaria,
non deve riportare compensazione di importi e deve contenere
i dati essenziali per individuare le generalità di cedente e
cessionario, la qualità e la quantità del bene venduto e poi
reso, l’ammontare dell’imponibile, dell’imposta e
dell’aliquota applicata sia per i beni ceduti che per quelli
restituiti. L’intervento trae spunto da un interpello
presentato da una società che vende materiali edili e che
voleva sapere se è corretto operare la variazione in
diminuzione quando il cliente, come da accordi contrattuali,
esercita la facoltà di resa di bancali in legno utilizzati
per trasportare sacchi di cemento. Renato Portale,
Fattura con riduzione per i beni restituiti, in Il
Sole 24 Ore, 01/04/2009, pag. 29
da Italia
Oggi
Arriva il
decreto correttivo antiriciclaggio
Sarà al vaglio del consiglio dei ministri un decreto
correttivo antiriciclaggio. Allo studio dei tecnici, vi sono
le modifiche che riguardano la relazione tra evasione
fiscale e normativa antiriciclaggio e la nozione di
operazione collegata che potrebbe risultare semplificata. I
contenuti sono tuttavia ancora in via di definizione. In
ogni caso, il provvedimento sarà l’occasione per limitare e
correggere alcuni punti che nel corso dell’attuazione del
dlgs 213/07 hanno manifestato delle criticità. Nel frattempo
continuano i lavori per il restyling e la semplificazione
degli indici di anomalia per i professionisti. Anche se va
precisato che sui tempi per arrivare a correggere o a
semplificare i casi in cui scatta per notai, consulenti del
lavoro e avvocati la segnalazione sospetta e li adempimenti
ad essa connessa sono ancora lunghi. Cristina Bartelli,
Antiriciclaggio, decreto correttivo, in Italia Oggi,
01/04/2009, pag. 25
La Cassazione
riduce la Tarsu
Le sezioni unite della Corte di Cassazione con la
sentenza 7581 del 30 marzo 2009, hanno confermato
l’orientamento interpretativo in merito alla Tarsu.
L’imposta sarà ridotta per le imprese che smaltiscono a
proprie spese gli imballaggi. È al vaglio del Collegio
esteso, inoltre l’articolo 62 del dlgs n. 507 del 93, in
particolare, “la disposizione - che individua
nell’ordinaria produzione di rifiuti speciali, tossici e
nocivi su superfici a ciò strutturate e destinate una vera e
propria causa di esclusione della tassa di quelle superfici
– evidenzia da un lato, l’impossibilità ai fini della
determinazione della superficie tassabile, di tener conto
quella parte della superficie complessiva detenuta dal
contribuente nella quale, per specifiche caratteristiche
strutturali e di destinazione si formano di regola rifiuti
speciali”. Debora Alberici, Tarsu ridotta per il riciclo,
in Italia Oggi, 01/04/2009, pag. 29
Giovedì
2 aprile 2009
da Il Sole 24
Ore
Il decreto
Ias-Ires ottiene il via libera
Il decreto per la derivazione dell’imponibile fiscale
dal bilancio Ias ha ottenuto ieri la firma del ministro
dell’Economia Giulio Tremonti. Le disposizioni della
Finanziaria 2008, sui criteri di determinazione del reddito
di impresa delle società che redigono il bilancio
d’esercizio con i principi contabili internazionali, trovano
quindi una sistemazione definitiva. Il criterio fondamentale
per l’imponibile delle imprese che applicano gli Ias ai
conti di esercizio è quello della prevalenza della sostanza
sulla forma. Il criterio comporta l’inapplicabilità dei
primi due commi dell’articolo 109 Tuir che fissano regole
specifiche per individuare il momento di competenza dei
componenti reddituali, basandosi su aspetti
giuridico-formali (passaggio della proprietà, stipula di
atti e ultimazione della prestazione). La rilevanza del
bilancio Ias non riguarda i criteri di valutazione e di
qualificazione dei componenti deducibili previsti dal tuir.
A. Criscione – L. Gaiani, Firmato il decreto Ias-Ires,
in Il Sole 24 Ore, 02/04/2009, pag. 27
Non profit,
sul 5 per mille elenchi definitivi a metà maggio
Per gli enti non profit che vogliono iscriversi nelle
liste dei potenziali beneficiari del cinque per mille 2009
in base alle scelte compiute dai contribuenti con la
dichiarazione dei redditi per il 2008, il termine per
l’iscrizione, così come previsto nella bozza di Dpcm
attuativo dell’articolo 63-bis della legge n. 133/08, è il
20 aprile. Non appena il ministero dell’Economia darà il via
libera al provvedimento si aprirà la corsa all’invio
telematico dei modelli all’Agenzia delle Entrate. L’ok
dovrebbe arrivare, al più tardi, l’inizio della prossima
settimana. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza del 20 aprile,
le entrate pubblicheranno sul proprio sito internet l’elenco
provvisorio dei soggetti iscritti. La correzione di
eventuali errori formali comunicati dai legali
rappresentanti degli enti dovrebbe essere recepita in un
elenco aggiornato che dovrebbe essere pubblicato dopo
ulteriori 10 giorni. Il che significa che gli elenchi
definitivi dei potenziali beneficiari non dovrebbe essere
disponibile prima del 10-15 maggio. Per l’iscrizione negli
elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute dal Coni dovrebbe valere l’analogo termine del
20 aprile anche se su questo punto il Dpcm attuativo del
cinque per mille 2009 rimanda al decreto del ministero
dell’Economia che deve fissare le modalità di accesso al
contributo, di controllo e di rendicontazione. Valentina
Melis, Cinque per mille, elenchi definitivi a metà maggio,
in Il Sole 24 Ore, 02/04/2009, pag. 28
Trasformazione enti, da pubblico a privato con due
dichiarazioni Irap
Con la risoluzione n. 90/E diffusa ieri, l’agenzia delle
Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale di una Ipab
che si è trasformata in fondazione per effetto di una legge
regionale. La trasformazione di un ente non economico di
diritto pubblico in un ente non commerciale di diritto
privato determina la nascita di un nuovo soggetto passivo
Irap. Nel rispetto delle specifiche regole di ciascuna
tipologia soggettiva, ne consegue la necessità di presentare
due distinte dichiarazioni per l’anno in cui ha avuto
effetto la trasformazione. Non ammissibile, dunque, la
soluzione proposto dal contribuente che chiedeva di
presentare un unico modello di dichiarazione Irap diviso in
due periodi. Luigi Lovecchio, Ente trasformato con Irap a
due vie, in Il Sole 24 Ore, 02/04/2009, pag. 28
da Italia
Oggi
Ias, firmato
il provvedimento attuativo
Dal decreto ministeriale sugli Ias scompare finalmente
la clausola antielusiva. Il ministro Tremonti, ha firmato
dopo un lungo percorso il provvedimento relativo agli Ias.
La principale precisazione che emerge dalla citata
disposizione, è contenuta nell’art. 3, dove si precisa che
le imprese Ias e non Ias continuano a percorrere strade
diverse per la propria determinazione del reddito. Il comma
2 puntualizza che 2Nel caso di operazioni tra soggetti che
redigono il bilancio in base agli Ias e soggetti che non li
applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di
tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti
soggetti, sulla base della corretta applicazione dei
principi contabili da essi adottati”. Si precisa inoltre,
che il principio è mantenuto anche nel caso in cui entrambi
i soggetti applicano gli Ias anche quando siano utilizzati
differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal
bilancio di attività e passività. Cristina Bartelli,
Arriva il decreto Ias, in Italia Oggi,
02/04/2009, pag. 27
Aree
svantaggiate, sul credito risoluzione ad hoc
L’Agenzia delle entrate, ha emanato nella giornata di
ieri, la risoluzione n. 88/E, con la quale ha dato risposta
ad un’istanza di interpelo promossa da una srl che aveva
chiesto e ottenuto l’attribuzione di crediti d’imposta a
seguito di investimenti in aree svantaggiate. Il
provvedimento in oggetto, contiene la seguente precisazione:
l’affitto d’azienda non blocca il credito per gli
investimenti in aree svantaggiate; se i beni oggetto di
agevolazione sono parte del complesso aziendale ceduto
temporaneamente in affitto ad altri soggetti non scatta la
norma antielusiva prevista per la dismissione anticipata
degli investimenti effettuati. Alessandro Felicioni,
Affitto, credito libero, in Italia Oggi,
02/04/2009, pag. 29
Venerdì
3 aprile 2009
da Il Sole 24
Ore
Non profit,
sul 5 per mille elenchi definitivi a metà maggio
Nell’ultima versione dell’accordo
Governo-Regioni-Autonomie sul piano casa, si è chiuso lo
spiraglio che era stato aperto nella trattativa di martedì
31 marzo 2009, quando il termine residenziale era stato
eliminato dalla prima fase del testo del protocollo,
lasciando la possibilità di un intervento a 360 gradi. Nella
versione definitiva sottoposta alla Conferenza unificata,
l’intero paragrafo è stato eliminato e il limite
dell’intervento residenziale è stato reinserito nel
dettaglio dei singoli interventi possibili, con la
conseguenza che i capannoni industriali e piccole strutture
commerciali sono state escluse. Lo ha rilevato il presidente
dell’Ance, Paolo Buzzatti, dichiarando che l’accordo tra
Governo e Regioni sul piano a sostegno dell’edilizia è un
buon accordo, ma con dei limiti che vanno superati. Le
Regioni, con le leggi che dovranno varare entro il prossimo
30 giugno, potranno allargare la gamma degli interventi
anche agli edifici non residenziali. Giorgio Santilli,
Piano casa senza capannoni, in Il Sole 24 Ore,
03/04/2009, pag. 33
Srl,
trasferimento quote anche con procedure telematica
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale
protocollo n. 42914 del 1° aprile 2009, hadisposto che anche
i dottori commercialisti e gli esperti contabili potranno
effettuare per via telematica la registrazione degli atti di
trasferimento delle quote Srl sottoscritti con firma
digitale. Non ci sarà bisogno quindi di ricorrere alla
procedura tradizionale e non ci saranno più file agli
sportelli. Con tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate
completa l’attuazione di quanto previsto dal D.L. anticrisi
( articolo 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito nella legge n. 133/2008). Marco
Bellinazzo e Angelo Busani, Quote Srl, trasferimento con
procedura telematica, in Il Sole 24 Ore,
03/04/2009, pag. 33
Principi Ias:
cade il duplice sistema di regole civilistiche e tributarie
Il decreto relativo alla fiscalità delle imprese che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali (Ias/Ifrs) risolve molte questioni oggetto
anche di alcuni risoluzioni in materia di competenza. La
chiave è l’applicazione della modifica apportata dalla Legge
all’articolo 83 del Tuir, in base alla quale valgono, per le
imprese Ias, i criteri di qualificazione in bilancio
previsti dagli standard internazionali. È confermata la
valenza dei criteri Ias relativi alla competenza temporale
di ricavi e costi. Il mancato riconoscimento ai fini fiscali
delle regole Ias ha comportato finora la tenuta di onerosi
doppi binari. Le regole formali dettate dall’articolo 109,
commi 1 e 2 del Tuir non sono più applicabili ai soggetti
Ias e si applicano le regole sostanziali previste nei
principi contabili internazionali Franco Roscini Vitali,
Passaggio ai principi Ias con prelievo stabilizzato, in
Il Sole 24 Ore, 03/04/2009, pag. 34
da Italia
Oggi
La Cassazione
condanna al carcere un dipendente
La Corte di Cassazione con sentenza n. 14466 ha
stabilito che gli statali agli sportelli non possono
prendersela comoda sulle richieste di rilascio dei documenti
presentate dai cittadini. Hanno al massimo, 30 giorni di
tempo anche se la risposta è negativa, dopodiché rischiano
una condanna per omissione d’atti d’ufficio e quindi il
carcere. Con tela sentenza la Cassazione conferma la
condanna nei confronti di un funzionario del Comune di
Castelvetrano, che non aveva dato nessuna risposta a una
signora che richiedeva una pratica edilizia. I supremi
giudici, nelle motivazioni hanno sottolineato che è
ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale
perché, anche la risposta negativa dell’ufficio adito, in
termini di indisponibilità, oppure di parziale disponibilità
della documentazione richiesta, fa parte del contenuto
dell’atto dovuto al cittadino il quale, sull’informazione
negativa, può organizzare la sua strategia di tutela, oppure
rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa pretesa.
Debora Alberici, Risposte dalla p.a., in Italia
Oggi, 03/04/2009, pag. 28
Agenzia delle
Entrate: equiparazione con notai per la registrazione
telematica
Con provvedimento prot. 42914/2009, del 1 aprile 2009
l’Agenzia delle Entrate ha definito le procedure equiparate
fra dottori commercialisti e notai per il pagamento
dell’imposta di registro in relazione agli atti di
trasferimento di quote di Srl. Con tale Provvedimento,
l’Amministrazione finanziaria ha completato la
predisposizione nel modello informatico da trasmettere in
via telematica per la registrazione degli atti di
trasferimento con firma digitale, da parte dei propri
intermediari. Gli intermediari abilitati trasmetteranno in
via telematica gli atti di trasferimento delle
partecipazioni ed effettueranno contestualmente il pagamento
telematico delle relative imposte auto liquidate. L’atto,
che deve essere registrato presso le Entrate entro 20 giorni
dalla stipula, deve presentare la firma digitale
dell’intermediario e la marca temporale apposta al momento
dell’ultima firma digitale delle parti. Infine, tale atto
dovrà successivamente essere depositato dal professionista
al registro delle imprese, nella cui circoscrizione è
stabilita la sede legale della Srl, entro 30 giorni.
Christina Ferriozzi e Luciano De Angelis, Quote on-line
ai commercialisti, in Italia Oggi, 03/04/2009,
pag. 29
Interessi
passivi più deducibili se la holding non è industriale
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 91/E/2009 del
2 aprile precisa che non si applicano le disposizioni in
materia di indeducibilità degli interessi passivi introdotte
dalla Finanziaria 2008 laddove la società non possa essere
considerata una holding industriale sulla base di criteri di
prevalenza sulla tipologia di partecipazioni possedute.
Questo laddove, non soccorra l’esclusione esplicita prevista
dalla norma per le società capogruppo di gruppi bancari
assicurativi. Duilio Liburdi, Interessi, indeducibilità
stretta, in Italia Oggi, 03/04/2009, pag. 32
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