Autoimpiego:
Imprenditoria femminile:
Incentivi fiscali:
Imprenditoria giovanile:
Imprenditoria:
L.488/92 settore:

Lunedì 30 marzo 2009

da Il Sole 24 Ore

Contenzioso, ruoli sospesi a maglie strette
Dall’analisi del contenzioso presso le Commissioni provinciali emerge che la sospensione dell’atto è un privilegio riservato a pochi. Solo un contribuente su dieci, infatti, nella lite con il Fisco, riesce a strappare al giudice tributario lo slittamento della pretesa erariale. E nonostante le chance di successo sono veramente scarse il procedimento cautelare risulta essere sempre più richiesto negli ultimi anni, con richieste che sono praticamente raddoppiate dal 2005 al 2007. Inoltre, incrociando i dati sugli esiti delle sospensioni con quelli di soccombenza dell’amministrazione finanziaria in contenzioso ne emerge che quasi che quasi sei contribuenti su dieci si vedono dar ragione nel merito. Per ottenere la sospensione di 90 giorni il ricorrente deve dimostrare che dall’esecuzione dell’atto può derivargli un danno grave e irreparabile. In un momento di crisi ci si chiede se non sia il caso di tornare a un’iscrizione a ruolo provvisoria pari a un terzo della maggiore imposta accertata, così come era prima del 1996.
A. M. Candidi , Ruoli sospesi al contagocce, in Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 30/03/2009, pag. 1

Sui bilanci pesa il disconoscimento del Fisco
Le norme della Finanziaria 2008, trovano indiretta applicazione nei bilanci 2008. Trattasi di quel percorso di riavvicinamento dell’imponibile fiscale alle risultanze del bilancio d’esercizio, di cui sono espressione la soppressione delle disposizioni riguardanti la deduzione in via extracontabile di alcuni componenti negativi di reddito e la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati. Tuttavia, considerato che la deduzione fiscale dei costi valutativi risulta adesso subordinata all’imputazione a conto economico, il rischio è che i bilanci, spesso redatti pensando più al Fisco che ai soci e ai creditori, risulti ancora maggiormente inquinato. Tale possibilità è stata parzialmente circoscritta con il comma 34 dell’articolo 1 della legge 244/07 che stabilisce che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati a conto economico a partire dall’esercizio dal quale decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall’amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi. Dario Deotto, L’ombra del Fisco sui bilanci, in Il Sole 24 Ore, 30/03/2009, pag. 2

Bilanci 2008, nuove sanzioni per i revisori
Le nuove responsabilità sanzionatorie per i revisori trovano applicazione dai bilanci 2008. Sono puniti con la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, i revisori o la società incaricata del controllo contabile che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti,  di esprimere i giudizi prescritti dall’articolo 2409-ter. Terzo comma, del Codice civile. Da alcuni, questa norma, è stata interpretata come la possibilità da parte del Fisco di sindacare le scelte di bilancio. E’ opportuno ricordare che devono essere illustrati analiticamente i motivi che spingono il revisore a esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o a rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Perché la nuova sanzione trovi applicazione il Fisco deve però dimostrare un nesso causale tra la presunta omissione del revisore e l’infedeltà della dichiarazione. Dario Deotto, Sul revisore incombe la sanzione personale, in Il Sole 24 Ore, 30/03/2009, pag. 2

Sostitutiva legata al quadro EC
Il quadro EC del modello Unico 2009 dovrà essere compilato per gestire il riassorbimento naturale delle deduzioni extracontabili utilizzate negli anni passati. Rilevanti complessità insite nel riassorbimento naturale con variazioni in aumento potrebbero indurre coloro che in Unico non hanno effettuato riallineamenti, a sfruttare la possibilità di eseguire nella nuova dichiarazione questa procedura. Si trovano a dover gestire una differenza tra il valore civile del bene e quello fiscale le imprese che fino al periodo d’imposta 2007 hanno beneficiato di deduzioni extracontabili. . Tale differenza poteva essere azzerata: 1) eliminando qualsiasi difficoltà con il versamento dell’imposta sostitutiva dal 12 al 16% e segnalazione in Unico 2008; 2) senza versamento della sostitutiva con ammortamenti calcolati sul valore civile e indeducibili fiscalmente. Il secondo è meno oneroso ma sicuramente molto complesso da gestire. Esso comporta, infatti, la compilazione del quadro EC fino al riallineamento dei valori: parallelamente la riserva in sospensione d’imposta diminuisce il suo ammontare per un importo pari alla variazione in aumento assunta anch’essa al netto della fiscalità differita correlata. A ciò si aggiunge il fatto che quanto descritto rileva ai fini Ires mentre ai fini Irap occorre considerare che le variazioni in aumento sono diverse da quelle Ires essendo fissate in sei quote costanti annuali da monitorare nel quadro IS, sezione III della dichiarazione Irap. Paolo Meneghetti, La sostitutiva riparte agganciata al quadro EC, in Il Sole 24 Ore, 30/03/2009, pag. 3

da Italia Oggi

Bonus ricerca, il 22 aprile scatta l’ora X
Per le imprese che vogliono accedere al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo l’ora X è fissata per le ore 10,00 del 22 aprile 2009. Da quel momento vi sarà l’apertura ufficiale dello sportello telematico di presentazione delle istanze al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. Considerato che il beneficio opera per tutte le imprese (sia pmi sia grandi) di tutti i settori di attività e di tutto il territorio nazionale, potrebbe essere una questione di pochi minuti la caccia alle risorse. Il prossimo 16 aprile verrà messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’apposito software di gestione denominato Creditofrs, che dovrà essere utilizzato per predisporre le istanze ed effettuate le presentazioni telematiche. Il provvedimento dell’agenzia delle entrate del 24 marzo ha approvato il modello di formulario da utilizzare per la presentazione dell’istanza. Gli unici soggetti che non sono tenuti alla presentazione del formulario sono coloro che hanno sostenuto spese per attività di ricerca e sviluppo esclusivamente nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e hanno interamente utilizzato entro il 31 dicembre 2008 il credito maturato. Roberto Lenzi, Bonus ricerca, è l’ora del click-day, in Italia Oggi, 30/03/2009, pag. 8

Tempo pro rivalutazione
Il tempo premia la rivalutazione, che sarà valida anche senza il versamento. Infatti, il mancato o insufficiente versamento anche della prima rata dell’imposta sostitutiva non determina il venir meno degli effetti della rivalutazione. Anche se gli stessi restano un po’ confinati nell’ombra considerato il oro differimento e la difficile situazione economico finanziaria delle imprese. Una situazione del tutto particolare riveste la rivalutazione del decreto anticrisi. Innanzi tutto perché si colloca temporalmente in un momento storico dove qualsiasi altro prelievo posto a carico delle imprese non può essere in  alcun modo assorbito, stante la congiuntura economico finanziaria attuale, prova ne è la costante discesa dell’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dalla prima apparizione del dl alla conversione definitiva del provvedimento. Alessandro Felicioni, Il tempo premia la rivalutazione, in Italia Oggi, 30/03/2009, pag. 10

Martedì 31 marzo 2009

da Il Sole 24 Ore

Sulla rivalutazione permangono diversi dubbi
La circolare 11/E ha chiarito diversi aspetti, tuttavia, sono diversi i problemi che rimangono irrisolti sulla rivalutazione degli immobili per una corretta applicazione della facoltà prevista dal decreto legge 185/08. Ma vediamo le principali domande in sospeso. Fabbricato strumentale: dalla circolare 11/E/2008 è arrivata la precisazione che l’importo attribuito al terreno in base al Dl 223/06 va ricompreso nella categoria immobili non ammortizzabili. Ci si chiede se ciò comporta la possibilità di rivalutare o solo il fabbricato, o solo il terreno, o entrambi a scelta del contribuente, e se sia in caso di scorporo in bilancio sia in caso contrario? Il maggior valore attribuito all’immobile con che modalità deve essere ripartito tra fabbricato e terreno? Per i beni riscattati da leasing, in caso di suddivisione con regole fiscali, che criterio seguire? Può imputare integralmente la rivalutazione al fabbricato chi non ha scorporato in bilancio il valore dell’area? Valore di sostituzione: nell’effettuazione del test del valore di sostituzione, in caso di adeguamento del solo valore del fabbricato, è consentito svolgere il test stesso confrontando il valore iscritto all’attivo comprensivo sia di terreno che di fabbricato con il valore a nuovo dell’immobile? Immobili rivalutabili: possono essere rivalutati gli immobili-impianti? Luca Gaiani, Rivalutazioni sul filo dei dubbi, in Il Sole 24 Ore, 31/03/2009, pag. 29

Per l’estromissione non rilevante il pagamento
Per il perfezionamento dell’estromissione del bene immobile dell’imprenditore individuale, il mancato pagamento dell’imposta sostitutiva, prima rata compresa, non è rilevante. Questo ciò che emerge dalla risoluzione n. 82/E di ieri dell’agenzia delle Entrate con la quale viene confermato il principio che solo quando la norma prevede espressamente che il perfezionamento dell’istituto opzionale si ottiene con il pagamento della prima rata, quest’ultimo determina gli effetti di legge. Le Entrate sottolineano che si devono intendere superate le indicazioni della circolare 39/E/2008, nella quale era stato affermato che l’estromissione si intendeva perfezionata con il pagamento della prima rata della sostitutiva. A questo punto, però, si attende un ripensamento da parte dell’Agenzia anche per gli istituti della rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Dario Deotto, Estromissione senza vincolo di pagamento, in Il Sole 24 Ore, 31/03/2009, pag. 29

da Italia Oggi

Irap, più semplice ma con tanti dubbi
Nonostante il modello Irap, si presenta quest’anno più semplice rispetto al passato, non mancano i dubbi operativi che assillano i contribuenti. La determinazione dell’Irap relativa al 2008, ha seguito un effetto trascinamento dei comportamenti dei periodi d’imposta precedenti, dando piena rilevanza alle plusvalenze. Resta il dubbio in merito al comportamento che dovrà essere seguito per il trattamento dei costi del personale che, peraltro, potrebbe essere identico al passato senza la necessità di tenere conto delle variazioni imposte dal Testo unico delle imposte sui redditi. Si tratta solo di alcune delle problematiche che vengono sollevate dagli operatori nell’analisi delle disposizioni relative al tributo regionale alla luce di quanto previsto dalle istruzioni al modello che, inoltre, per il periodo di imposta 2008 si presenta come detto sopra più semplice degli anni precedenti. Duilio Liburdi, Irap 2008, effetto trascinamento, in Italia Oggi, 31/03/2009, pag. 31

Cambi, si utilizza la data di esecuzione dell’operazione
Nella risoluzione n.89/E diffusa nella giornata di ieri, sono forniti una serie di chiarimenti in merito alla precisa applicazione di alcune  regole fissate dal Tuir, in merito alle operazioni in valuta estera. Le stesse vanno considerate, al cambio del giorno di consegna o di spedizione del bene, unica eccezione per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera a cui è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l’applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. Non rilevano ai fini fiscali differenti criteri seguiti in ambito civilistico per la contabilizzazione di tali operazioni. Discorso analogo, per l’Irap fino al periodo d’imposta 2007. Dal 2008, nessuna variazione in dichiarazione a patto ovviamente, che i principi contabili siano applicati correttamente. Nicola Fasano, Cambi con il giorno fiscale, in Italia Oggi, 31/03/2009, pag. 32

Immobili, regolarizzabile l’omesso versamento
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 82 del 30 marzo 2009, ha fornito particolari chiarimenti in merito agli adempimenti richiesti per avvalersi delle disposizioni dell’art. 1, comma 37, della legge 244/2007, che prevedevano la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte dirette del 10% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Il provvedimento, prevede in breve, che l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva per l’estromissione degli immobili dall’impresa individuale può essere regolarizzato secondo le disposizioni sul ravvedimento operoso. La mancata compilazione del quadro RQ sezione IV, del modello Unico persone fisiche 2008, necessaria per manifestare la volontà di avvalersi delle enorme sull’estromissione agevolata, invece, non può formare oggetto di dichiarazione integrativa a sensi dell’art. 2, coma 8 del dpr 322/98, ma può essere sanata solo entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Roberto Rosati, Estromissioni con ravvedimento, in Italia Oggi, 31/03/2009, pag. 33

Mercoledì 1 aprile 2009

da Il Sole 24 Ore

L’impresa sociale lascia a terra gli studi di settore
L’agenzia delle Entrate, in una risposta a un quesito dell’agenzia delle Onlus fornita dalla direzione centrale Accertamento il 24 marzo scorso ha precisato che poiché le imprese sociali non hanno come fine ultimo il profitto, possono sfuggire all’applicazione degli studi di settore anche se la legge non prevede esplicite ipotesi di esclusione. La nuova figura giuridica, introdotta con il decreto legislativo n. 155, non ha finora riscosso grande interesse tanto che la nuova veste è stata assunta, per ora, solo da 571 realtà. Nell’atto si legge che la mancanza dello scopo di lucro e l’impiego di personale disabile o svantaggiato potrebbe non conciliarsi perfettamente con un modello statistico-matematico sviluppato sulla base di rapporti economici tra fattori produttivi e potrebbero risultare sfalsati gli stessi indicatori di coerenza presenti negli studi di settore.
E. Si., Studi di settore senza presa sulle imprese del sociale, in Il Sole 24 Ore, 01/04/2009, pag. 29

Sulle trasferte dopo l’Iva si perde anche l’Irap
E’ indeducibile anche dalla base imponibile Irap l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio. Con la risoluzione 84/E di ieri, dunque, l’amministrazione finanziaria dopo aver negato il riconoscimento fiscale della predetta componente quale costo rilevante ai fini Ires, assume la stessa posizione anche con riferimento all’Irap. Le Entrate avevano già chiarito di non ritenere possibile l’inquadramento dell’Iva fra le componenti negative di reddito quando ciò derivi da valutazioni discrezionali del contribuente. Nella risoluzione in esame, si va oltre affermando che l’indeducibilità globale sussiste sia laddove il contribuente abbia scelto di non detrarre l’Iva pur essendo in possesso di fattura, sia nell’ipotesi in cui questi non abbia potuto oggettivamente provvedere all’esercizio del diritto per mancanza del documento. In passato la linea del Fisco era apparsa nettamente diversa giungendo nelle note ministeriali 517 e 557 del 1980 ad affermare che la presenza di motivi di convenienza economica era stata giudicata idonea a fondare la rinuncia da parte dell’imprenditore all’esercizio di diritti a contenuto economico, senza che da ciò potesse derivare il venir meno dell’inerenza del relativo costo. Benedetto Santacroce, Con l’Iva sulle trasferte si perde anche l’Irap, in Il Sole 24 Ore, 01/04/2009, pag. 29

Variazione in diminuzione, serve legame con la transazione originaria
Con la risoluzione n. 85/E di ieri l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della variazione in diminuzione. Rispettando i limiti posti dalla legge, in caso di restituzione di beni, la variazione in diminuzione dell’Iva può essere anche indicata con il segno meno in una successiva fattura di vendita. Il documento che attesta la variazione deve essere collegato alla fattura originaria, non deve riportare compensazione di importi e deve contenere i dati essenziali per individuare le generalità di cedente e cessionario, la qualità e la quantità del bene venduto e poi reso, l’ammontare dell’imponibile, dell’imposta e dell’aliquota applicata sia per i beni ceduti che per quelli restituiti. L’intervento trae spunto da un interpello presentato da una società che vende materiali edili e che voleva sapere se è corretto operare la variazione in diminuzione quando il cliente, come da accordi contrattuali, esercita la facoltà di resa di bancali in legno utilizzati per trasportare sacchi di cemento. Renato Portale, Fattura con riduzione per i beni restituiti, in Il Sole 24 Ore, 01/04/2009, pag. 29

da Italia Oggi

Arriva il decreto correttivo antiriciclaggio
Sarà al vaglio del consiglio dei ministri un decreto correttivo antiriciclaggio. Allo studio dei tecnici, vi sono le modifiche che riguardano la relazione tra evasione fiscale e normativa antiriciclaggio e la nozione di operazione collegata  che potrebbe risultare semplificata. I contenuti sono tuttavia ancora in via di definizione. In ogni caso, il provvedimento sarà l’occasione per limitare e correggere alcuni punti che nel corso dell’attuazione del dlgs 213/07 hanno manifestato delle criticità. Nel frattempo continuano i lavori per il restyling e la semplificazione degli indici di anomalia per i professionisti. Anche se va precisato che sui tempi per arrivare a correggere o a semplificare i casi in cui scatta per notai, consulenti del lavoro e avvocati la segnalazione sospetta e li adempimenti ad essa connessa sono ancora lunghi. Cristina Bartelli, Antiriciclaggio, decreto correttivo, in Italia Oggi, 01/04/2009, pag. 25

La Cassazione riduce la Tarsu
Le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 7581 del 30 marzo 2009, hanno confermato l’orientamento interpretativo in merito alla Tarsu. L’imposta sarà ridotta per le imprese che smaltiscono a proprie spese gli imballaggi. È al vaglio del Collegio esteso, inoltre l’articolo 62 del dlgs n. 507 del 93, in particolare, “la disposizione - che  individua nell’ordinaria produzione di rifiuti speciali, tossici e nocivi su superfici a ciò strutturate e destinate una vera e propria causa di esclusione della tassa di quelle superfici – evidenzia da un lato, l’impossibilità ai fini della determinazione della superficie tassabile, di tener conto quella parte della superficie complessiva detenuta dal contribuente nella quale, per specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione si formano di regola rifiuti speciali”. Debora Alberici, Tarsu ridotta per il riciclo, in Italia Oggi, 01/04/2009, pag. 29

 Giovedì 2 aprile 2009

da Il Sole 24 Ore

Il decreto Ias-Ires ottiene il via libera
Il decreto per la derivazione dell’imponibile fiscale dal bilancio Ias ha ottenuto ieri la firma del ministro dell’Economia Giulio Tremonti. Le disposizioni della Finanziaria 2008, sui criteri di determinazione del reddito di impresa delle società che redigono il bilancio d’esercizio con i principi contabili internazionali, trovano quindi una sistemazione definitiva. Il criterio fondamentale per l’imponibile delle imprese che applicano gli Ias ai conti di esercizio è quello della prevalenza della sostanza sulla forma. Il criterio comporta l’inapplicabilità dei primi due commi dell’articolo 109 Tuir che fissano regole specifiche per individuare il momento di competenza dei componenti reddituali, basandosi su aspetti giuridico-formali (passaggio della proprietà, stipula di atti e ultimazione della prestazione).  La rilevanza del bilancio Ias non riguarda i criteri di valutazione e di qualificazione dei componenti deducibili previsti dal tuir.
A. Criscione – L. Gaiani, Firmato il decreto Ias-Ires, in Il Sole 24 Ore, 02/04/2009, pag. 27

Non profit, sul 5 per mille elenchi definitivi a metà maggio
Per gli enti non profit che vogliono iscriversi nelle liste dei potenziali beneficiari del cinque per mille 2009 in base alle scelte compiute dai contribuenti con la dichiarazione dei redditi per il 2008, il termine per l’iscrizione, così come previsto nella bozza di Dpcm attuativo dell’articolo 63-bis della legge n. 133/08, è il 20 aprile. Non appena il ministero dell’Economia darà il via libera al provvedimento si aprirà la corsa all’invio telematico dei modelli all’Agenzia delle Entrate. L’ok dovrebbe arrivare, al più tardi, l’inizio della prossima settimana. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza del 20 aprile, le entrate pubblicheranno sul proprio sito internet l’elenco provvisorio dei soggetti iscritti. La correzione di eventuali errori formali comunicati dai legali rappresentanti degli enti dovrebbe essere recepita in un elenco aggiornato che dovrebbe essere pubblicato dopo ulteriori 10 giorni. Il che significa che gli elenchi definitivi dei potenziali beneficiari non dovrebbe essere disponibile prima del 10-15 maggio. Per l’iscrizione negli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni dovrebbe valere l’analogo termine del 20 aprile anche se su questo punto il Dpcm attuativo del cinque per mille 2009 rimanda al decreto del ministero dell’Economia che deve fissare le modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione. Valentina Melis, Cinque per mille, elenchi definitivi a metà maggio, in Il Sole 24 Ore, 02/04/2009, pag. 28

Trasformazione enti, da pubblico a privato con due dichiarazioni Irap
Con la risoluzione n. 90/E diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale di una Ipab che si è trasformata in fondazione per effetto di una legge regionale. La trasformazione di un ente non economico di diritto pubblico in un ente non commerciale di diritto privato determina la nascita di un nuovo soggetto passivo Irap. Nel rispetto delle specifiche regole di ciascuna tipologia soggettiva, ne consegue la necessità di presentare due distinte dichiarazioni per l’anno in cui ha avuto effetto la trasformazione. Non ammissibile, dunque, la soluzione proposto dal contribuente che chiedeva di presentare un unico modello di dichiarazione Irap diviso in due periodi. Luigi Lovecchio, Ente trasformato con Irap a due vie, in Il Sole 24 Ore, 02/04/2009, pag. 28

da Italia Oggi

Ias, firmato il provvedimento attuativo
Dal decreto ministeriale sugli Ias scompare finalmente la clausola antielusiva. Il ministro Tremonti, ha firmato dopo un lungo percorso il provvedimento relativo agli Ias. La principale precisazione che emerge dalla citata disposizione, è contenuta nell’art. 3, dove si precisa che le imprese Ias e non Ias continuano a percorrere strade diverse per la propria determinazione del reddito. Il comma 2 puntualizza che 2Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli Ias e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati”.  Si precisa inoltre, che il principio è mantenuto anche nel caso in cui entrambi i soggetti applicano gli Ias anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività. Cristina Bartelli, Arriva il decreto Ias, in Italia Oggi, 02/04/2009, pag. 27

Aree svantaggiate, sul credito risoluzione ad hoc
L’Agenzia delle entrate, ha emanato nella giornata di ieri, la risoluzione n. 88/E, con la quale ha dato risposta ad un’istanza di interpelo promossa da una srl che aveva chiesto e ottenuto l’attribuzione di crediti d’imposta a seguito di investimenti in aree svantaggiate. Il provvedimento in oggetto, contiene la seguente precisazione: l’affitto d’azienda non blocca il credito per gli investimenti in aree svantaggiate; se i beni oggetto di agevolazione sono parte del complesso aziendale ceduto temporaneamente in affitto ad altri soggetti non scatta la norma antielusiva prevista per la dismissione anticipata degli investimenti effettuati. Alessandro Felicioni, Affitto, credito libero, in Italia Oggi, 02/04/2009, pag. 29

 Venerdì 3 aprile 2009

da Il Sole 24 Ore

Non profit, sul 5 per mille elenchi definitivi a metà maggio
Nell’ultima versione dell’accordo Governo-Regioni-Autonomie sul piano casa, si è chiuso lo spiraglio che era stato aperto nella trattativa di martedì 31 marzo 2009, quando il termine residenziale era stato eliminato dalla prima fase del testo del protocollo, lasciando la possibilità di un intervento a 360 gradi. Nella versione definitiva sottoposta alla Conferenza unificata, l’intero paragrafo è stato eliminato e il limite dell’intervento residenziale è stato reinserito nel dettaglio dei singoli interventi possibili, con la conseguenza che i capannoni industriali e piccole strutture commerciali sono state escluse. Lo ha rilevato il presidente dell’Ance, Paolo Buzzatti, dichiarando che l’accordo tra Governo e Regioni sul piano a sostegno dell’edilizia è un buon accordo, ma con dei limiti che vanno superati. Le Regioni, con le leggi che dovranno varare entro il prossimo 30 giugno, potranno allargare la gamma degli interventi anche agli edifici non residenziali. Giorgio Santilli, Piano casa senza capannoni, in Il Sole 24 Ore, 03/04/2009, pag. 33

Srl, trasferimento quote anche con procedure telematica
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale protocollo n. 42914 del 1° aprile 2009, hadisposto che anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili potranno effettuare per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle quote Srl sottoscritti con firma digitale. Non ci sarà bisogno quindi di ricorrere alla procedura tradizionale e non ci saranno più file agli sportelli. Con tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate completa l’attuazione di quanto previsto dal D.L. anticrisi ( articolo 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133/2008). Marco Bellinazzo e Angelo Busani, Quote Srl, trasferimento con procedura telematica, in Il Sole 24 Ore, 03/04/2009, pag. 33

Principi Ias: cade il duplice sistema di regole civilistiche e tributarie
Il decreto relativo alla fiscalità delle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) risolve molte questioni oggetto anche di alcuni risoluzioni in materia di competenza. La chiave è l’applicazione della modifica apportata dalla Legge all’articolo 83 del Tuir, in base alla quale valgono, per le imprese Ias, i criteri di qualificazione in bilancio previsti dagli standard internazionali. È confermata la valenza dei criteri Ias relativi alla competenza temporale di ricavi e costi. Il mancato riconoscimento ai fini fiscali delle regole Ias ha comportato finora la tenuta di onerosi doppi binari. Le regole formali dettate dall’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir non sono più applicabili ai soggetti Ias e si applicano le regole sostanziali previste nei principi contabili internazionali Franco Roscini Vitali, Passaggio ai principi Ias con prelievo stabilizzato, in Il Sole 24 Ore, 03/04/2009, pag. 34

da Italia Oggi

La Cassazione condanna al carcere un dipendente
La Corte di Cassazione con sentenza n. 14466 ha stabilito che gli statali agli sportelli non possono prendersela comoda sulle richieste di rilascio dei documenti presentate dai cittadini. Hanno al massimo, 30 giorni di tempo anche se la risposta è negativa, dopodiché rischiano una condanna per omissione d’atti d’ufficio e quindi il carcere. Con tela sentenza la Cassazione conferma la condanna nei confronti di un funzionario del Comune di Castelvetrano, che non aveva dato nessuna risposta a una signora che richiedeva una pratica edilizia. I supremi giudici, nelle motivazioni hanno sottolineato che è ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perché, anche la risposta negativa dell’ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di parziale disponibilità della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell’atto dovuto al cittadino il quale, sull’informazione negativa, può organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa pretesa. Debora Alberici, Risposte dalla p.a., in Italia Oggi, 03/04/2009, pag. 28

Agenzia delle Entrate: equiparazione con notai per la registrazione telematica
Con provvedimento prot. 42914/2009, del 1 aprile 2009 l’Agenzia delle Entrate ha definito le procedure equiparate fra dottori commercialisti e notai per il pagamento dell’imposta di registro in relazione agli atti di trasferimento di quote di Srl. Con tale Provvedimento, l’Amministrazione finanziaria ha completato la predisposizione nel modello informatico da trasmettere in via telematica per la registrazione degli atti di trasferimento con firma digitale, da parte dei propri intermediari. Gli intermediari abilitati trasmetteranno in via telematica gli atti di trasferimento delle partecipazioni ed effettueranno contestualmente il pagamento telematico delle relative imposte auto liquidate. L’atto, che deve essere registrato presso le Entrate entro 20 giorni dalla stipula, deve presentare la firma digitale dell’intermediario e la marca temporale apposta al momento dell’ultima firma digitale delle parti. Infine, tale atto dovrà successivamente essere depositato dal professionista al registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della Srl, entro 30 giorni. Christina Ferriozzi e Luciano De Angelis, Quote on-line ai commercialisti, in Italia Oggi, 03/04/2009, pag. 29

Interessi passivi più deducibili se la holding non è industriale
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 91/E/2009 del 2 aprile precisa che non si applicano le disposizioni in materia di indeducibilità degli interessi passivi introdotte dalla Finanziaria 2008 laddove la società non possa essere considerata una holding industriale sulla base di criteri di prevalenza sulla tipologia di partecipazioni possedute. Questo laddove, non soccorra l’esclusione esplicita prevista dalla norma per le società capogruppo di gruppi bancari assicurativi. Duilio Liburdi, Interessi, indeducibilità stretta, in Italia Oggi, 03/04/2009, pag. 32

 

 

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