Il decreto
legislativo 626/94 prevede obbligazioni riguardanti: i "luoghi di
lavoro", i soggetti preposti alla sicurezza del lavoro, e i
dipendenti, facenti capo al Datore di Lavoro.
Le
inadempienze sono tutte sanzionate penalmente, con l'arresto sino a
sei mesi o con l'ammenda sino a € 4161,00 a carico del Datore di
Lavoro.
- l’articolo 4,
comma 2, prevede la redazione del Documento di "Valutazione dei
Rischi", che deve essere effettuata dal datore di lavoro e
costantemente aggiornata ad ogni variazione ai fini della sicurezza;
- l’articolo 4,
comma 4, stabilisce la nomina del "Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione" e del Servizio stesso, anche esterno
all’azienda, qualora non vi sia personale qualificato;
- l’articolo 7,
regolamenta, sotto il profilo della sicurezza del lavoro, le
attività affidate ad imprese o prestatori d'opera all'interno
dell’azienda, attraverso una serie di verifiche sulla idoneità
tecnico-professionale dell'impresa o prestatore e da successive
operazioni di promozione e coordinamento affidate tutte alla
responsabilità del Datore di Lavoro;
- l’articolo 8,
obbliga di comunicare alla ASL di competenza e all'Ispettorato
Provinciale del Lavoro, il nominativo del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
- l’articolo 10,
da facoltà al Datore di Lavoro di assumere in proprio il ruolo di
Responsabile del S.P.P., a condizione che ne abbia le capacità e che
abbia frequentato un corso sulla sicurezza del lavoro della durata
di almeno 16 ore;
- l’articolo 13,
prevede la Valutazione del "Rischio Incendio" presente nell’azienda,
la redazione del "Piano di Evacuazione", la Formazione degli addetti
all'antincendio, la promozione e il coordinamento dell'esercitazione
all'evacuazione in presenza di altri "datori di lavoro", secondo
quanto disposto dal D.M. del 10/03/98, fornendo, altresì, adeguate
informazioni alle imprese operanti in azienda;
- l’articolo 16,
stabilisce l'obbligo di sottoporre alla "Sorveglianza Sanitaria" i
lavoratori soggetti a rischi per la salute;
- l’articolo 18,
impone, qualora sia presente più di un lavoratore dipendente, che
tra essi sia eletto il "Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza" (R.L.S.) e che riceva formazione minima di 32 ore;
- gli articolo
21 e 22, prevedono adeguata informazione e formazione per i
lavoratori, mediante un corso che, gli Organismi Paritetici
Territoriali di categoria, hanno stabilito in otto ore di durata.
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