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L.488/92 settore:
D. LGS. 626/94

Il decreto legislativo 626/94 prevede obbligazioni riguardanti: i "luoghi di lavoro", i soggetti preposti alla sicurezza del lavoro, e i dipendenti, facenti capo al Datore di Lavoro.

Le inadempienze sono tutte sanzionate penalmente, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a € 4161,00 a carico del Datore di Lavoro.

- l’articolo 4, comma 2, prevede la redazione del Documento di "Valutazione dei Rischi", che deve essere effettuata dal datore di lavoro e costantemente aggiornata ad ogni variazione ai fini della sicurezza;

- l’articolo 4, comma 4, stabilisce la nomina del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" e del Servizio stesso, anche esterno all’azienda, qualora non vi sia personale qualificato;

- l’articolo 7, regolamenta, sotto il profilo della sicurezza del lavoro, le attività affidate ad imprese o prestatori d'opera all'interno dell’azienda, attraverso una serie di verifiche sulla idoneità tecnico-professionale dell'impresa o prestatore e da successive operazioni di promozione e coordinamento affidate tutte alla responsabilità del Datore di Lavoro;

- l’articolo 8, obbliga di comunicare alla ASL di competenza e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);

- l’articolo 10, da facoltà al Datore di Lavoro di assumere in proprio il ruolo di Responsabile del S.P.P., a condizione che ne abbia le capacità e che abbia frequentato un corso sulla sicurezza del lavoro della durata di almeno 16 ore;

- l’articolo 13, prevede la Valutazione del "Rischio Incendio" presente nell’azienda, la redazione del "Piano di Evacuazione", la Formazione degli addetti all'antincendio, la promozione e il coordinamento dell'esercitazione all'evacuazione in presenza di altri "datori di lavoro", secondo quanto disposto dal D.M. del 10/03/98, fornendo, altresì, adeguate informazioni alle imprese operanti in azienda;

- l’articolo 16, stabilisce l'obbligo di sottoporre alla  "Sorveglianza Sanitaria" i lavoratori soggetti a rischi per la salute;

- l’articolo 18, impone, qualora sia presente più di un lavoratore dipendente, che tra essi sia eletto il "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" (R.L.S.) e che riceva formazione minima di 32 ore;

- gli articolo 21 e 22, prevedono adeguata informazione e formazione per i lavoratori, mediante un corso che, gli Organismi Paritetici Territoriali di categoria, hanno stabilito in otto ore di durata.


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D.LGS. 626/94
DPR 462/2001

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