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L.488/92 settore:

La legge si rivolge alle imprese turistiche di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I beneficiari di questi interventi sono tutte le imprese turistiche che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici e le agenzie di viaggio e turismo, oltre ad eventuali soggetti identificati dalle singole regioni.

N.B. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini. · le agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.

Le imprese devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda e non sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

 

Sono considerate ammissibili le spese, anche in leasing, sostenute in seguito alla presentazione della domanda per beni strumentali al ciclo produttivo e nuovi di fabbrica.

In particolare le spese per:

- acquisto del terreno necessario all'iniziativa;
- opere di edilizia;
- studio di fattibilità economica finanziaria del progetto;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- acquisto macchinari, impianti, attrezzature (il tutto deve necessariamente essere nuovo);
- corredi, stoviglie e posateria (purché iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili);
- programmi informatici connessi alle esigenze produttive gestionali;
- brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo.

Le spese relative all’acquisto di un immobile già esistente possono essere agevolate fino ad un valore massimo del 50% dell’investimento complessivo ammissibile.

 

 

Le agevolazioni vengono concesse anche per le spese sostenute per opere interne, e solo se riferite a :macchinari, attrezzature relative progettazioni.
Le agevolazioni previste dalla legge sono erogate sotto forma di contributi in conto impianti.
Il contributo a fondo perduto varia tra il 35% e il 65% a seconda dell'ubicazione dell'impresa e della sua dimensione (piccola, media, grande).

La prima quota è pari al 50% del contributo, e viene erogata come anticipazione.

La seconda ed ultima quota viene erogata al termine dell'investimento .

  • entro 120 giorni dalla scadenza del bando l'Istituto di Credito invia le risultanze della propria istruttoria al Ministero;
  • entro i successivi 60 giorni il Ministero provvede alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie sulla G.U. ed, al contempo, all'emanazione del decreto di concessione provvisoria per ciascuna impresa ammessa ai benefici;
  • ricevuto il provvedimento, l'impresa invia regolare richiesta di erogazione della prima quota di fondo perduto all'Istituto di Credito istruttore, che provvede a cumularla con altre, per poi girarle al Ministero a scadenza periodica (ogni 15 giorni) ;
  • nei tempi più solleciti, il Ministero dispone l'accredito in favore dell'Istituto di quanto spettante all'impresa ammessa;
  • ricevuto il bonifico, entro 5 giorni lavorativi, la Banca provvede a girocontare tale somma all'impresa destinataria;
  • quest'ultima, ultimato l'investimento, invia all'Istituto di Credito la prevista documentazione finale di spesa unitamente alla formale richiesta di erogazione della II quota, che verrà liquidata nei tempi e nei modi previsti per la prima ( meno un 10% trattenuto al massimo per 12 mesi, se a quella data l'impresa non avrà ancora ricevuto il decreto di concessione definitiva).

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