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| Autoimpiego: |
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| Imprenditoria
femminile: |
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| Incentivi
fiscali: |
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| Imprenditoria
giovanile: |
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| Imprenditoria: |
| L.488/92
settore: |
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La
legge si rivolge alle imprese turistiche di gestione di strutture
ricettive ed annessi servizi turistici.
I
beneficiari di questi interventi sono tutte le imprese turistiche
che svolgono attività di gestione di strutture ricettive
ed annessi servizi turistici e le agenzie di viaggio e turismo,
oltre ad eventuali soggetti identificati dalle singole regioni.
N.B. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo,
le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici,
gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case
e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per
la gioventù, i rifugi alpini. · le agenzie di viaggio
e turismo le imprese che esercitano attività di produzione,
organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti
servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti
di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto
dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.
Le
imprese
devono essere già costituite al momento della presentazione
della domanda e non sottoposte a procedure concorsuali né
ad amministrazione controllata.
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Sono
considerate ammissibili le spese, anche in leasing, sostenute in
seguito alla presentazione della domanda per beni strumentali al
ciclo produttivo e nuovi di fabbrica.
In
particolare le spese per:
- acquisto del terreno necessario all'iniziativa;
- opere di edilizia;
- studio di fattibilità economica finanziaria del progetto;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- acquisto macchinari, impianti, attrezzature (il tutto deve necessariamente
essere nuovo);
- corredi, stoviglie e posateria (purché iscritti nei libri
dei cespiti ammortizzabili);
- programmi informatici connessi alle esigenze produttive gestionali;
- brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo.
Le
spese relative allacquisto di un immobile già esistente
possono essere agevolate fino ad un valore massimo del 50% dellinvestimento
complessivo ammissibile.
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Le
agevolazioni vengono
concesse anche per le spese sostenute
per opere interne, e solo se riferite a :macchinari, attrezzature
relative progettazioni.
Le agevolazioni previste dalla legge sono erogate sotto forma di contributi
in conto impianti.
Il contributo a fondo perduto varia tra il 35% e il 65% a seconda
dell'ubicazione dell'impresa e della sua dimensione (piccola, media,
grande).
La
prima quota è pari al 50% del contributo, e viene erogata
come anticipazione.
La
seconda ed ultima quota viene erogata al termine dell'investimento
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- entro
120 giorni dalla scadenza del bando l'Istituto di Credito
invia le risultanze della propria istruttoria al Ministero;
- entro
i successivi 60 giorni il Ministero provvede alla formazione
e alla pubblicazione delle graduatorie sulla G.U. ed, al contempo,
all'emanazione del decreto di concessione provvisoria per ciascuna
impresa ammessa ai benefici;
- ricevuto
il provvedimento, l'impresa invia regolare richiesta di erogazione
della prima quota di fondo perduto all'Istituto di Credito istruttore,
che provvede a cumularla con altre, per poi girarle al Ministero
a scadenza periodica (ogni 15 giorni) ;
- nei
tempi più solleciti, il Ministero dispone l'accredito
in favore dell'Istituto di quanto spettante all'impresa ammessa;
- ricevuto
il bonifico, entro 5 giorni lavorativi, la Banca provvede
a girocontare tale somma all'impresa destinataria;
- quest'ultima,
ultimato l'investimento, invia all'Istituto di Credito
la prevista documentazione finale di spesa unitamente alla formale
richiesta di erogazione della II quota, che verrà liquidata
nei tempi e nei modi previsti per la prima ( meno un 10% trattenuto
al massimo per 12 mesi, se a quella data l'impresa non avrà
ancora ricevuto il decreto di concessione definitiva).
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