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| Autoimpiego: |
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| Imprenditoria
femminile: |
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| Incentivi
fiscali: |
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| Imprenditoria
giovanile: |
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| Imprenditoria: |
| L.488/92
settore: |
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La
legge si rivolge alle imprese commerciali di vendita al dettaglio
e all'ingrosso ed altri soggetti operanti nel commercio.
Ne
sono beneficiari:
- Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi
di vicinato (solo se inseriti in centri commerciali, aderenti a
forme di associazione di via o strada oppure aderenti a strutture
operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna
commerciale);
- Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media
struttura;
- Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati grande
struttura;
- Esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione,
sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo
economico, con superficie dell'unità locale pari almeno a
1000 mq;
- Attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza
e/o il commercio elettronico.
·
Attività di servizi complementari alla distribuzione, ivi
inclusi centri di assistenza tecnica .
Le
imprese devono essere già costituite al momento della presentazione
della domanda e non sottoposte a procedure concorsuali né
ad amministrazione controllata.
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Sono
considerate ammissibili le spese, anche in leasing, sostenute in
seguito alla presentazione della domanda per beni strumentali al
ciclo produttivo e nuovi di fabbrica.
In
particolare le spese per:
-
acquisto del terreno necessario all'iniziativa;
-
opere di edilizia;
-
studio di fattibilità economica finanziaria del progetto;
-
infrastrutture specifiche aziendali;
-
acquisto macchinari, impianti, attrezzature (il tutto deve necessariamente
essere nuovo);
-
programmi informatici connessi alle esigenze produttive gestionali;
-
brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo.
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Le
agevolazioni vengono
concesse anche per le spese sostenute
per opere interne, e solo se riferite a :macchinari, attrezzature
relative progettazioni.
Le agevolazioni previste dalla legge sono erogate sotto forma di
contributi in conto impianti.
Il contributo a fondo perduto varia tra il 35% e il 65% a
seconda dell'ubicazione dell'impresa e della sua dimensione (piccola,
media, grande).
La
prima quota è pari al 50% del contributo, e viene erogata
come anticipazione.
La
seconda ed ultima quota viene erogata al termine dell'investimento
.
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- entro
120 giorni dalla scadenza del bando l'Istituto di Credito
invia le risultanze della propria istruttoria al Ministero;
- entro
i successivi 60 giorni il Ministero provvede alla formazione
e alla pubblicazione delle graduatorie sulla G.U. ed, al contempo,
all'emanazione del decreto di concessione provvisoria per ciascuna
impresa ammessa ai benefici;
- ricevuto
il provvedimento, l'impresa invia regolare richiesta di erogazione
della prima quota di fondo perduto all'Istituto di Credito istruttore,
che provvede a cumularla con altre, per poi girarle al Ministero
a scadenza periodica (ogni 15 giorni) ;
- nei
tempi più solleciti, il Ministero dispone l'accredito
in favore dell'Istituto di quanto spettante all'impresa ammessa;
- ricevuto
il bonifico, entro 5 giorni lavorativi, la Banca provvede
a girocontare tale somma all'impresa destinataria;
- quest'ultima,
ultimato l'investimento, invia all'Istituto di Credito
la prevista documentazione finale di spesa unitamente alla formale
richiesta di erogazione della II quota, che verrà liquidata
nei tempi e nei modi previsti per la prima ( meno un 10% trattenuto
al massimo per 12 mesi, se a quella data l'impresa non avrà
ancora ricevuto il decreto di concessione definitiva).
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