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L.488/92 settore:

La legge si rivolge alle imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso ed altri soggetti operanti nel commercio.

Ne sono beneficiari:
- Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato (solo se inseriti in centri commerciali, aderenti a forme di associazione di via o strada oppure aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale);
- Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura;
- Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati grande struttura;
- Esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq;
- Attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico.

· Attività di servizi complementari alla distribuzione, ivi inclusi centri di assistenza tecnica .

Le imprese devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda e non sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

Sono considerate ammissibili le spese, anche in leasing, sostenute in seguito alla presentazione della domanda per beni strumentali al ciclo produttivo e nuovi di fabbrica.

In particolare le spese per:

  • acquisto del terreno necessario all'iniziativa;
  • opere di edilizia;
  • studio di fattibilità economica finanziaria del progetto;
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • acquisto macchinari, impianti, attrezzature (il tutto deve necessariamente essere nuovo);
  • programmi informatici connessi alle esigenze produttive gestionali;
  • brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo.


 

Le agevolazioni vengono concesse anche per le spese sostenute per opere interne, e solo se riferite a :macchinari, attrezzature relative progettazioni.
Le agevolazioni previste dalla legge sono erogate sotto forma di contributi in conto impianti.
Il contributo a fondo perduto varia tra il 35% e il 65% a seconda dell'ubicazione dell'impresa e della sua dimensione (piccola, media, grande).

La prima quota è pari al 50% del contributo, e viene erogata come anticipazione.

La seconda ed ultima quota viene erogata al termine dell'investimento .

 

 

 

  • entro 120 giorni dalla scadenza del bando l'Istituto di Credito invia le risultanze della propria istruttoria al Ministero;
  • entro i successivi 60 giorni il Ministero provvede alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie sulla G.U. ed, al contempo, all'emanazione del decreto di concessione provvisoria per ciascuna impresa ammessa ai benefici;
  • ricevuto il provvedimento, l'impresa invia regolare richiesta di erogazione della prima quota di fondo perduto all'Istituto di Credito istruttore, che provvede a cumularla con altre, per poi girarle al Ministero a scadenza periodica (ogni 15 giorni) ;
  • nei tempi più solleciti, il Ministero dispone l'accredito in favore dell'Istituto di quanto spettante all'impresa ammessa;
  • ricevuto il bonifico, entro 5 giorni lavorativi, la Banca provvede a girocontare tale somma all'impresa destinataria;
  • quest'ultima, ultimato l'investimento, invia all'Istituto di Credito la prevista documentazione finale di spesa unitamente alla formale richiesta di erogazione della II quota, che verrà liquidata nei tempi e nei modi previsti per la prima ( meno un 10% trattenuto al massimo per 12 mesi, se a quella data l'impresa non avrà ancora ricevuto il decreto di concessione definitiva).

 

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