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| Autoimpiego: |
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| Imprenditoria
femminile: |
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| Incentivi
fiscali: |
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| Imprenditoria
giovanile: |
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| Imprenditoria: |
| L.488/92
settore: |
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La
legge si rivolge alle imprese di produzione di beni e servizi.
Beneficiarie
dell'agevolazione:
sono tutte le Imprese operanti nel settore estrattivo e manifatturiero,
le società produttrici e distributrici di energia elettrica,
di vapore e acqua appartenenti alle sezioni "C", "D",
"E", "F" della classificazione ISTAT 19'91.
Si intende per:
·
SEZIONE C "Estrazione di minerali"
· SEZIONE D "Attività manifatturiere"
·
SEZIONE E "Produzione e distribuzione di energia elettrica,
di gas, e acqua".
· SEZIONE F "Costruzioni"
·
IMPRESE DI SERVIZI
Le
imprese devono essere già costituite al momento della presentazione
della domanda e non sottoposte a procedure concorsuali né
ad amministrazione controllata..
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Sono
considerate ammissibili le spese, anche in leasing, sostenute in
seguito alla presentazione della domanda per beni strumentali al
ciclo produttivo e nuovi di fabbrica.
In
particolare le spese per:
-
acquisto del terreno necessario all'iniziativa;
- opere di edilizia;
- studio di fattibilità economica finanziaria del progetto;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- acquisto macchinari, impianti, attrezzature (il tutto deve necessariamente
essere nuovo);
- mezzi mobili da cantiere
- programmi informatici connessi alle esigenze produttive gestionali;
- brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo.
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Le
agevolazioni vengono
concesse anche per le spese sostenute
per opere interne, e solo se riferite a :macchinari, attrezzature
relative progettazioni.
Le agevolazioni previste dalla legge sono erogate sotto forma di contributi
in conto impianti.
Il contributo a fondo perduto varia tra il 35% e il 65% a seconda
dell'ubicazione dell'impresa e della sua dimensione (piccola, media,
grande).
La
prima quota è pari al 50% del contributo, e viene erogata
come anticipazione.
La
seconda ed ultima quota viene erogata al termine dell'investimento
.
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- entro
120 giorni dalla scadenza del bando l'Istituto di Credito
invia le risultanze della propria istruttoria al Ministero;
- entro
i successivi 60 giorni il Ministero provvede alla formazione
e alla pubblicazione delle graduatorie sulla G.U. ed, al contempo,
all'emanazione del decreto di concessione provvisoria per ciascuna
impresa ammessa ai benefici;
- ricevuto
il provvedimento, l'impresa invia regolare richiesta di erogazione
della prima quota di fondo perduto all'Istituto di Credito istruttore,
che provvede a cumularla con altre, per poi girarle al Ministero
a scadenza periodica (ogni 15 giorni) ;
- nei
tempi più solleciti, il Ministero dispone l'accredito
in favore dell'Istituto di quanto spettante all'impresa ammessa;
- ricevuto
il bonifico, entro 5 giorni lavorativi, la Banca provvede
a girocontare tale somma all'impresa destinataria;
- quest'ultima,
ultimato l'investimento, invia all'Istituto di Credito
la prevista documentazione finale di spesa unitamente alla formale
richiesta di erogazione della II quota, che verrà liquidata
nei tempi e nei modi previsti per la prima ( meno un 10% trattenuto
al massimo per 12 mesi, se a quella data l'impresa non avrà
ancora ricevuto il decreto di concessione definitiva).
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