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Imprenditoria:
L.488/92 settore:

La legge si rivolge alle imprese di produzione di beni e servizi.

Beneficiarie dell'agevolazione: sono tutte le Imprese operanti nel settore estrattivo e manifatturiero, le società produttrici e distributrici di energia elettrica, di vapore e acqua appartenenti alle sezioni "C", "D", "E", "F" della classificazione ISTAT 19'91.

Si intende per:

· SEZIONE C "Estrazione di minerali"

· SEZIONE D "Attività manifatturiere"

· SEZIONE E "Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, e acqua".

· SEZIONE F "Costruzioni"

· IMPRESE DI SERVIZI

Le imprese devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda e non sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata..

Sono considerate ammissibili le spese, anche in leasing, sostenute in seguito alla presentazione della domanda per beni strumentali al ciclo produttivo e nuovi di fabbrica.

In particolare le spese per:
- acquisto del terreno necessario all'iniziativa;
- opere di edilizia;
- studio di fattibilità economica finanziaria del progetto;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- acquisto macchinari, impianti, attrezzature (il tutto deve necessariamente essere nuovo);
- mezzi mobili da cantiere
- programmi informatici connessi alle esigenze produttive gestionali;
- brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo.

 

Le agevolazioni vengono concesse anche per le spese sostenute per opere interne, e solo se riferite a :macchinari, attrezzature relative progettazioni.
Le agevolazioni previste dalla legge sono erogate sotto forma di contributi in conto impianti.
Il contributo a fondo perduto varia tra il 35% e il 65% a seconda dell'ubicazione dell'impresa e della sua dimensione (piccola, media, grande).

La prima quota è pari al 50% del contributo, e viene erogata come anticipazione.

La seconda ed ultima quota viene erogata al termine dell'investimento .

 

  • entro 120 giorni dalla scadenza del bando l'Istituto di Credito invia le risultanze della propria istruttoria al Ministero;
  • entro i successivi 60 giorni il Ministero provvede alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie sulla G.U. ed, al contempo, all'emanazione del decreto di concessione provvisoria per ciascuna impresa ammessa ai benefici;
  • ricevuto il provvedimento, l'impresa invia regolare richiesta di erogazione della prima quota di fondo perduto all'Istituto di Credito istruttore, che provvede a cumularla con altre, per poi girarle al Ministero a scadenza periodica (ogni 15 giorni) ;
  • nei tempi più solleciti, il Ministero dispone l'accredito in favore dell'Istituto di quanto spettante all'impresa ammessa;
  • ricevuto il bonifico, entro 5 giorni lavorativi, la Banca provvede a girocontare tale somma all'impresa destinataria;
  • quest'ultima, ultimato l'investimento, invia all'Istituto di Credito la prevista documentazione finale di spesa unitamente alla formale richiesta di erogazione della II quota, che verrà liquidata nei tempi e nei modi previsti per la prima ( meno un 10% trattenuto al massimo per 12 mesi, se a quella data l'impresa non avrà ancora ricevuto il decreto di concessione definitiva).

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