Autoimpiego:
Imprenditoria femminile:
Incentivi fiscali:
Imprenditoria giovanile:
Imprenditoria:
L.488/92 settore:

La legge si rivolge alle piccole e medie imprese, già costituite al momento della presentazione della domanda, operanti nei seguenti settori:

  • servizi;
  • commercio;
  • agricoltura;
  • artigianato;
  • industria.

Sono escluse le imprese operanti nei settori della siderurgia, delle costruzioni navali, della pesca e dei trasporti; sono, invece, limitati i settori relativi alla fabbricazione dello zucchero, all’industria del tabacco e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alle fibre sintetiche ed all’automobile.

Sono considerate ammissibili le spese, anche in leasing, non ancora sostenute alla data della presentazione della domanda (o già sostenute, ma non fatturate) relative a:

  • macchine utensili o di produzione,
  • impianti,
  • parti complementari e accessori,
  • computer ed unità e sistemi per l’elaborazione dati,

purché funzionali al ciclo produttivo o all’attività dell’impresa e siano di nuova fabbricazione.

Il costo del singolo bene deve essere superiore a un milione di lire; l’importo massimo agevolabile è fissato a tre miliardi di lire per ogni singolo acquisto.

Tra le voci ammesse sono comprese quelle riguardanti: macchine destinate alla trasformazione di prodotti agricoli od utilizzate esclusivamente in agricoltura, macchine utensili o di produzione (inclusi parti complementari ed accessorie) e macchinari/impianti di supporto a quelli produttivi, impianti completi per cucina, impianti e macchinari antinquinamento, impianti di condizionamento (non per uffici), macchinari medicali ed attrezzature diagnostiche.

Sono esclusi:

  • acquisti di immobili,
  • autoveicoli e i veicoli con targa P.R.A.,
  • natanti iscritti al R.I.N.A.

Le agevolazioni sono fruibili sull’intero territorio nazionale; i contributi variano a seconda della zona in cui è ubicata l’unità locale relativa all’investimento. Sono erogate con:

  • dilazione di pagamento con effetti cambiari, fino ad un massimo di 5 anni, del capitale più gli interessi calcolati in base al tasso di riferimento vigente nel mese di stipula del contratto di compravendita dei beni;
  • contributo in conto interessi pari quasi all'ammontare degli stessi.

Il contributo è corrisposto in un unica soluzione ed anticipatamente.

  • entro massimo 45 giorni dall'invio della documentazione, viene deliberata l'accettazione o meno della richiesta di copertura del credito agevolato da parte della compagnia assicurativa;
  • in caso di ammisione, l’istituto di credito provvede all'istruttoria di propria competenza e alla delibera positiva o negativa del progetto;
  • contestualmente, l'impresa può emettere gli effetti cambiari per un importo totale pari al capitale più gli interessi, ed il fornitore può emettere fattura per quanto venduto;
  • entro 30 giorni dalla delibera, l'istituto di credito sconta gli effetti ricevuti e effettua il bonifico in favore del fornitore per l'importo totale della fornitura;
  • entro 6 mesi dalla data di ammissione degli effetti, l'impresa riceverà anticipatamente l'ammontare totale degli interessi.


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