Autoimpiego:
Imprenditoria femminile:
Incentivi fiscali:
Imprenditoria giovanile:
Imprenditoria:
L.488/92 settore:

Beneficiari:

risultano beneficiari tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del mezzogiorno e del Centro Nord.

Soggetti esclusi:

  • enti non commerciali
  • imprese in difficoltà finanziaria
  • S.r.l che abbia perduto il 50% del capitale e la perdita di più di 1/4 sia intervenuta nel corso degli ultimi mesi
  • S.r.l che abbia perduto il 50% dei suoi fondi propri e la perdita di più di 1/4 di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi
  • qualsiasi impresa che abbia in atto procedure concorsuali.

Cumulabilità:

il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. Non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.

Sono invece fruibili le misure fiscale di carattere generale:

  • le misure di pura tecnica fiscale ( ad esempio, fissazione d'aliquote)
  • le misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso ai determinati costi di produzione perseguono un obiettivo di politica generale ( es. la cosidetta agevolazione Visco).

Il beneficiario deve comunque partecipare al finanziamento dell'investimento con apporto pari almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

Decorrenza:

sono agevolabili tutti gli investimenti realizzati dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2006.

Oggetto dell'agevolazione:

Beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, compresi quelli acquistati mediante contratti di locazione finanziaria destinati a strutture produttive già esistenti:

1) Beni materiali

Devono avere un'utilità durevole nell'attività d'impresa. Rientrano anche quelli realizzati in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario; sono ricompresi il completamento d'opere sospese, ampliamento, ammodernamento d'impianti esistenti, quindi anche impianti generici realizzati anche con nuovi progetti, che costituiscono un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino meri interventi di manutenzione di quelli preesistenti.

Sono esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie d'ufficio", tale categoria esclusa dall'agevolazione, tuttavia, non comprende anche le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici.

2)Beni immateriali

Non possono superare il limite del 25% calcolato sugli investimenti e sono:

  • brevetti
  • licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate
  • conoscenze tecniche non brevettate (Know-how)
  • diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

A differenza dei beni materiali per quelli immateriali l'agevolazione è fruibile solo in caso d'acquisizione esterna e non anche di produzione interna.

Tale requisito esclude i beni a qualunque titolo già utilizzati, sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un'altro soggetto che non sia né produttore né rivenditore, a condizione che il bene in oggetto non sia mai stato utilizzato, né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto.

Modalità di utilizzo del Credito d'imposta:

Il credito è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito della base imponibile IRAP, né può essere richiesto a rimborso, né può essere ceduto. Il limite annuo massimo a decorrere dal 1° gennaio 2001 è pari a 1 miliardo. Qualora il contribuente intenda avvalersi del credito sin dall'inizio della data d'acquisizione del bene, dovrà stimare, in via preventive l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenuto conto anche delle cessioni, dismissioni, ammortamenti, ultimazioni d'opere e d'acquisizioni di beni rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame, che prevede di effettuare nel corso del periodo d'imposta.

Determinazione dell'investimento netto agevolabile:

La misura dell'investimento netto agevolabile è data dal costo complessivo dei nuovi investimenti, al netto del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi, nonché di ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi ai beni d'investimento appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento:

IN=CTNI-VCC-VCD-AMM

IN= Investimento Netto.

VCC-VCD= Valore Contabile (Costo non ammortizato) dalle cessioni e delle dismissioni di beni strumentali appartenenti alle categorie di beni agevolabili.

AMM= Ammortamento del periodo d'imposta e non comprense le quote d'ammortamento relative ai beni strumentali esclusi.

In fine il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto la misura percentuale dell'agevolazione spettante in relazione alle dimensioni e alla localizzazione dell'impresa:

CI=INx%AG

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