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L.488/92 settore:

"La legge 383/2001, nota anche come Tremonti bis, ha esteso anche alle attività intellettuali la detassazione degli utili reinvestiti già apprezzata dalle imprese negli anni passati.

La legge consente di pagare meno tasse a chi acquista beni strumentali ( attrezzature, computer, mobili, impianti, arredamento, immobili) per importi superiori a quanti ne aveva acquistati negli anni precedenti. Viene escluso dalla tassazione del reddito d' impresa e di lavoro autonomo il 50% degli investimenti in beni strumentali in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di eliminare dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato più elevato.

Sia le ditte individuali sia i professionisti hanno la possibilità di fruire di questa detassazione, anche indipendentemente dal tipo di contabilità tenuta, ordinaria o semplificata. I soggetti che intendono servirsi dell'agevolazione devono essere in attività alla data di entrata in vigore della legge, anche se da meno di cinque anni. Il provvedimento è applicabile anche a coloro che hanno iniziato l'attività nell'anno 2000 o 2001.

Sono agevolabili gli aquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 1° Luglio 2001 al 31 Dicembre 2001 e dal 1° Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2002, al netto di eventuali disinvestimenti (vendite, dimissioni, autoconsumo).

Oggetto dell'agevolazione sono l'acquisto di beni strumentali nuovi, la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

Nel caso di leasing il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dalla società concedente per l'acquisto dei cespiti e il periodo agevolato è quello in cui avviene la consegna. Rientrano nella Tremonti bis i beni strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro, quelli concessi in comodato, purché strumentali e inerenti l'attività del comodante, e gli immobili, purché accatastati nelle categorie B-C-D-E-A/10. Nella categoria "C" rientrano, ad esempio, i negozi dei commercianti o i laboratori degli artigiani, mentre nella "D", i capannoni e gli alberghi. Nella categoria A/10 sono previsti gli uffici. E' agevolabile anche l'acquisto di terreni destinati all'edificazione. In queso caso, il beneficio si calcola a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione. Condizione fondamentale per accedere alla detassazione è che i beni acquistati devono essere nuovi, e, quindi, mai utilizzati. Può essere considerato nuovo anche un fabbricato strumentale acquistato da un'impresa di costruzioni che, prima della cessione, abbia operato sullo stesso interventi di radicale trasformazione."

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